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Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e succ. del Codice Civile e dell’art. 90, L. 289/02 è costituita un’associazione sportiva dilettantistica denominata VICENZA CALCIO AMPUTATI Associazione Sportiva Dilettantistica (in breve VICENZA CALCIO AMPUTATI A.S.D. con sede a Castegnero (VI) in via Nicolò Pizolo 76.

Art. 2 – Scopo e durata

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale salvo diversa disposizione di legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Essa, conseguito il previsto riconoscimenti ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), Enti di Promozione Sociale (E.P.S.), Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), cui l’Associazione ha deciso di affilarsi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di realizzazione, gestione, manutenzione di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. L’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri associati e tesserati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande nonché altre attività, anche di natura commerciale, compatibili con i propri scopi statutari e lo status di ente associativo non lucrativo. Nell’ambito delle proprie attività l’Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, stipulare convenzioni, contratti, accordi nonché porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i Paesi in cui essa si troverà ad operare.

Art. 3 – Colori sociali

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Art. 4 – Affiliazione

L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, nonché alle F.S.N./E.P.S./D.S.A. di riferimento, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi di riferimento dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle socità affiliate.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dagli associati all’atto della costituzione o della successiva adesione, da bene mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci, da elargizioni e donazioni di associati e di terzi nonché da qualsiasi altra entità/utilità coerente con l’attività del sodalizio.

Art. 6 – Entrate

Le entrate sono costituite da: a) quote associative; b) contributi ordinari o straordinari degli associati; c) corrispettivi specifici di associati e/o tesserati; d contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere; e) introiti da manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

Art. 7 – Anno Sociale

L’esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario Il Consiglio deve predisporre tempestivamente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centroventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ fatto divieti all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Associati

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Possono essere tali tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezioni della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme ad esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 10 – Categorie di associati

Le categorie degli associati sono le seguenti:
fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti gli associati, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e le eventuali altre somme stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali se maggiorenni. Ciascun associato è titolare di uguali diritti e doveri nel rapporto associativo. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Art. 11 – Diritti degli associati

Gli associati maggiorenni hanno diritto di candidarsi, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18. Tutti gli associati hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento. Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Per tutte le delibere assembleari vale il principio del voto singolo (un voto per associato).

Art. 12 – Decadenza

La qualità di associato si perde: a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione; d) per radiazioni nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l’associato interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata dell’associato interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Art. 13 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione o in altri luoghi ritenuti più opportuni, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma con altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro degli associati. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione entro il termine di otto giorni di cui sopra. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata per: a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo; b) eleggere, ogni quattro, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione; c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione; d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o della metà più uno degli associati. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. l’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interessa, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 – Validità assembleare

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 – Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea, che rappresenta il massimo organo al sovrano dell’ente, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessario quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dei due scrutatori.

Art. 18 – Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 2 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione al Presidente in carica dell’Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere associati dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive da parte del C.O.N.I., della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, delle F.S.N./E.P.S./D.S.A. di affiliazione o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria fino ad un massimo di 7 eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. con il consenso dell’intero organo amministrativo sono ammesse le riunioni del consiglio in videoconferenza e/o con strumenti simili. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociali risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli associati; 7) stabilire la quota sociale, i corrispettivi specifici e le eventuali quote addizionali; 8) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei conti nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 22 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea degli Associati. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Durata – Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e d Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), cui l’Associazione abbia deciso di affiliarsi e l norme del Codice Civile.